IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 886, istitutivo del corso di laurea in scienze ambientali, presso la facolta' di chimica industriale dell'Universita' degli studi di Venezia; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 5, relativo all'elenco delle lauree che conferisce l'Universita' e' aggiunta la seguente laurea: "9. in scienze ambientali". L'art. 31, relativo alla facolta' di chimica industriale e' soppresso e sostituito come segue: Art. 31. - La facolta' di chimica industriale conferisce i seguenti titoli: 1) laurea in chimica industriale; 2) laurea in scienze ambientali (indirizzo suolo). I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Dopo l'art. 36, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il corso di laurea in scienze ambientali (indirizzo suolo) con gli articoli relativi, come di seguito riportato. LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI (indirizzo suolo) Art. 37. - Il corso di laurea in scienze ambientali e' organizzato in cinque anni, divisi in un biennio propedeutico ed un triennio di indirizzo, con trenta discipline annuali e con un conseguente monte orario didattico in tremila ore. Il numero degli studenti sara' determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facolta', anche in dipendenza delle prospettive del mercato del lavoro. Art. 38. - Gli insegnamenti sono i seguenti: BIENNIO PROPEDEUTICO Insegnamenti fondamentali: 1) biologia I; 2) biologia II; 3) chimica generale ed inorganica; 4) chimica organica; 5) diritto e legislazione dell'ambiente; 6) ecologia; 7) economia dell'ambiente; 8) fisica I; 9) fisica II; 10) litologia e geologia; 11) matematica I; 12) matematica II. Nel biennio propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi compreso esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure) per le discipline delle aree chimica, fisica, matematica, biologica e per l'ecologia e la litologia e geologia con un minimo di trenta ore per insegnamento. Del monte orario per esercitazioni (complessive trecento ore) almeno il 50% deve essere dedicato ad esercitazioni di laboratorio integrate all'interno delle singole aree e tra le varie aree. INDIRIZZO: SUOLO - ORIENTAMENTO CHIMICO Le seguenti dieci discipline sono discipline di indirizzo distribuite cinque nel 3 anno e cinque tra il 4 e il 5 anno: 1) chimica analitica; 2) ecotossicologia; 3) fisica terrestre; 4) geopedologia; 5) idrologia e idrogeologia; 6) informatica; 7) meteorologia e climatologia; 8) microbiologia; 9) statistica; 10) principi di valutazione dell'impatto ambientale. Anche per dette discipline e' previsto un numero di ore di esercitazioni pratiche con le stesse modalita' previste per il biennio propedeutico. La tabella sottoriportata contiene le discipline entro le quali la facolta' deve scegliere sei insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento. Per le restanti due materie la facolta' e' libera di utilizzare discipline non comprese nell'elenco, purche' coerenti con l'orientamento ed attivate presso altro corso di laurea della facolta' o di altre facolta' dell'Ateneo. Insegnamenti di orientamento: Orientamento chimico: 1) analisi chimica-strumentale; 2) analisi dei costi-benefici; 3) analisi degli inquinanti; 4) biochimica applicata; 5) chemiometria; 6) chimica dell'ambiente; 7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; 8) chimica del restauro; 9) chimica del terreno; 10) chimica fisica; 11) chimica tossicologica; 12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente; 13) diritto comparato dell'ambiente; 14) diritto regionale e degli enti locali; 15) economia dei processi produttivi; 16) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente; 17) esercitazioni di preparazioni chimiche; 18) geochimica; 19) istituzioni e politica dell'ambiente; 20) metodi e tecniche di antinquinamento; 21) metodi e tecniche di disinquinamento; 22) modelli matematici; 23) pianificazione ed assetto del territorio; 24) politica economica dell'ambiente; 25) radioattivita'; 26) radiochimica ambientale; 27) tossicologia e controllo degli inquinanti; 28) tutela dei beni artistici e monumentali; 29) tutela dei parchi e delle risorse naturali. La scelta degli insegnamenti complementari e' impegnativa e va effettuata all'inizio del triennio di applicazione, deve essere approvata dalla facolta' e potra' essere variata soltanto in casi eccezionali, subordinatamente al parere favorevole della facolta'. Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti i corsi fissati dalla facolta' per il biennio di studi propedeutici. Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, le modalita' di svolgimento anche degli esami. Puo' essere prevista una prova unica per diverse discipline, in funzione degli obiettivi didattici e professionali utilizzando per la costituzione delle commissioni di profitto i docenti dei relativi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 44 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, e' tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di due lingue straniere tra le quali quella inglese. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali per il biennio propedeutico, i dieci insegnamenti di indirizzo e le restanti materie di orientamento. Dovra' inoltre presentare e discutere avanti alla commissione di laurea una dissertazione scritta su di un argomento di carattere sperimentale. Tale tesi di laurea sperimentale dovra' trattare di ricerche eseguite su materie di insegnamento del corso di laurea e dovra' essere svolta sotto la direzione di un professore ufficiale (relatore) subordinatamente al parere favorevole della facolta'. Su proposta del relatore i laureandi, per eseguire le ricerche inerenti la loro tesi di laurea, potranno essere spostati anche in un istituto o laboratorio scientifico-tecnico o industriale. In tal caso nessun onere finanziario ne' diretto ne' indiretto gravera' sui dipartimenti della facolta' e sull'Universita'. Coloro che sono forniti di altra laurea e che aspirano al conseguimento della laurea in scienze ambientali possono essere ammessi ad anni successivi al primo in base all'equipollenza degli esami superati dal richiedente e con quelli prescritti per il corso di laurea. A tal fine il consiglio di facolta' deliberera' di volta in volta e consigliera' il piano di studi che meglio puo' integrare la carriera degli studi del richiedente, ai fini del conseguimento della laurea in scienze ambientali. Art. 39. - Lo studente puo' chiedere al Consiglio di facolta' il riconoscimento, ai fini del numero di esami di materie complementari necessari per essere ammesso all'esame di laurea, di corsi complementari di altri indirizzi di corsi di laurea della facolta' e di corsi liberi impartiti con delibera di consiglio di facolta'. In quest'ultimo caso il consiglio di facolta' puo' riconoscere ai sensi dellart. 60 del regolamento generale universitario l'effetto di cui sopra, anno per anno, in base alla valutazione dell'equipollenza del corso stesso ai corsi ufficiali impartiti nella facolta': per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 26 aprile 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1988 Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 328